Art. 6.
(Delega al Governo).

      1. Entro il 31 dicembre 2006, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche per la famiglia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per definire, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge:

          a) i criteri di determinazione e di accertamento della condizione di non autosufficienza;

 

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          b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

          c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi posti a carico del Fondo;

          d) le modalità e le procedure per la valutazione, nell'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del bisogno assistenziale e delle prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

          e) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie;

          f) la identificazione delle fasce di reddito cui fare corrispondere i diversi scaglioni contributivi e il livello minimo di reddito richiesto per l'obbligo contributivo di cui all'articolo 7.